In ottemperanza alla Delibera del S.A. dell’8/5/2012, relativa all’applicazione dell’Art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo, il completamento dell’iscrizione STANDARD IN CORSO FULL-TIME (e dell’iscrizione con acquisto crediti full-time per un totale CFU maggiore di 60 e minore di 80) è consentito soltanto se nell’A.A. precedente sono stati conseguiti dallo studente almeno 12 CFU.
Gli studenti che nell’A.A. (dal giorno 1/10/2011 al 30/09/2012) hanno conseguito meno di 12 CFU sono obbligati ad iscriversi al secondo/terzo anno part-time con acquisto crediti. Tali Studenti dovranno recarsi in Segreteria per indicare gli insegnamenti da selezionare nella conversione della domanda da full-time a part-time con acquisto crediti.
Alcune importanti informazioni sull’iscrizione Part-Time con acquisto di crediti:
- L’iscrizione a tempo parziale prevede l’acquisto di un numero di CFU che va da 30 (minimo) a 59. Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell’anno di iscrizione è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui nell’anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).
- Un anno di iscrizione nella modalità a tempo parziale viene considerato, ai fini del calcolo, previsto dall’art.25, punto 5, della permanenza complessiva nel corso di studio, pari alla metà di un anno nella modalità a tempo pieno. Al completamento dell’acquisto dei CFU totali previsti dall’ordinamento del Corso di Studio lo studente è considerato fuori corso e può iscriversi agli anni successivi solo nella modalità a tempo pieno.
- Non è possibile usufruire di un qualsiasi esonero se si acquistano meno di 60 CFU.
- Se ci si iscrive part-time non è possibile effettuare un passaggio di corso di studio nell’A.A. corrente. Inoltre, le immatricolazioni con trasferimento in entrata, con abbreviazione di corso e quelle per decaduti o rinunciatari sono previste nella modalità standard (senza acquisto crediti).
- L’eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l’ultima sessione di esami prevista (art.22, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo) per l’anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso ma tali crediti non devono essere riacquistati.
Si ricorda, infine, che le dichiarazioni mendaci in atti pubblici sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
